15.09.2019

Somma Dei Valori Nutrizionali Alimentari

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Oct 5, 2011 - Sicurezza Alimentare Alimenti per la salute Olio Extravergine di Oliva. La copertura del valore soglia di 5 mg degli stessi (come somma). Etichette alimentari Etichetta acqua minerale Etichette Alimentari - Impariamo a Leggerle Etichette integratori, leggi integratori Impariamo a leggere le etichette nutrizionali Troppa enfasi sugli integratori Uova: conservazione ed etichetta Leggere e Capire gli Additivi Alimentari nelle Etichette Etichette alimentari su Wikipedia italiano. Imprese e operatori del settore alimentare devono fornire ai consumatori informazioni dettagliate sugli alimenti, che devono riguardare non solo la lista degli ingredienti o degli allergeni, ma anche dei valori nutrizionali. Gli obblighi relativa al contenuto delle etichette sono dettati dal Regolamento CE 1169/2011 e dalle leggi nazionali.

di Donato Ferrucci

Introduzione

Con la scadenza del 13 Dicembre si completa il quadro applicativo del regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti. Nello specifico entra in vigore l’obbligo di riportare nell’etichetta l’“indicazione nutrizionale”. Analizziamo la situazione al fine di meglio comprendere le conseguenze per le aziende che si vedono coinvolte nella tematica. Le modalità comunicative sono disposte nel Regolamento dall’art. 29 al 35, oltre che all’Allegato V, XIII, XIV e XV.

Quando

A partire dal 13/12/2016. Gli alimenti che risultano immessi sul mercato, o etichettati, prima di tale data possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte (art. 54 p. 1).

Come (…si indica)

La dichiarazione nutrizionale prevede le seguenti indicazioni obbligatorie:

  • Energia;
  • Grassi;
  • di cui acidi grassi saturi;
  • Carboidrati;
  • di cui zuccheri;
  • Proteine;
  • Sale*

* contenuto equivalente calcolato mediante la formula Sale = Sodio x 2.5 (Allegato I, Definizioni specifiche). Inoltre, una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale (Art. 30).

Le informazioni obbligatorie sono quindi sette in tutto e l’ultima, per prassi ma non per obbligo, è il sale (non il sodio come richiesto nelle norme precedenti). Questa semplice regola consente di verificare immediatamente la correttezza delle indicazioni nutrizionali rispetto alle modalità previste dalla norma precedente.

Le informazioni devono essere presentate in conformità all’art. 34, ovvero:

  • in formato tabulare o, in mancanza di spazio, lineare;
  • tutte nel medesimo campo visivo;
  • in formato chiaro;
  • se del caso (quindi facoltativo), nell’ordine di presentazione di cui all’allegato XV.

Nel caso si ripeta l’informazione del valore energetico, sia da sola che accompagnata dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale (Art. 30 p. 3), tali valori devono essere posizionati nel campo visivo principale.

E’ inoltre possibile inserire in etichetta ulteriori informazioni, di tipo facoltativo:

  • Acidi grassi monoinsaturi;
  • Acidi grassi polinsaturi;
  • Polioli;
  • Amido;
  • Fibre;
  • Sali minerali o vitamine*.

* elencati all’allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale Allegato.

Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive:

  • si riferiscono all’alimento così come è venduto (art. 31 p. 3);
  • sono espresse ricorrendo alle unità di misura indicate nell’All. XV (in grammi, art. 32 p. 1);
  • sono espresse per 100 g o per 100 ml del prodotto considerato (art. 32 p. 2);

Oltre alla forma di cui al punto 3) i valori possono essere espressi quali percentuali delle assunzioni di riferimento (Definite nell’Allegato XIII parte A, punto 1) e accompagnate dalla dicitura supplementare «Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)» (Art. 32 p. 4 e 5).

Per quanto attiene quanto appena esposto, si sottolinea la parola “oltre”, da intendersi come “in aggiunta” e non “in sostituzione”

Come (…si calcola)

I valori nutrizionali dichiarati sono valori medi* (art. 31 p. Pearson mylab code generator download. 4) stabiliti, a seconda dei casi, sulla base:

  • dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante;
  • del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati;
  • del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.

* Il valore medio è definito nell’ Allegato I (Definizioni specifiche), come: il valore che rappresenta meglio la quantità di una sostanza nutritiva contenuta in un alimento dato e che tiene conto delle tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono influenzare il valore effettivo”.

I valori possono quindi essere determinati

  • attraverso un’analisi;
  • mediante valori stabiliti, degli ingredienti o dei prodotti.

Nel primo caso appare ovvio che in molte realtà non è economicamente sostenibile effettuare una analisi nutrizionale per ogni singolo lotto realizzato. La norma considera dei valori medi. Volendo percorrere comunque la via analitica sarà sufficiente impostare un piano di campionamento proporzionale e rappresentativo ai volumi commercializzati e delle specificità delle ricette. In maniera tale da avere disponibili dei dati affidabili e rispondenti alla realtà produttiva dell’azienda.

Nel secondo caso, volendo invece attingere da fonti referenziate, si segnala la banca dati del CREA, Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, disponibile on line (Tabelle di composizione degli alimenti, http://nut.entecra.it/646/tabelle-di-composizione-degli-alimenti.html). Al link sono forniti i valori relativi alla composizione di un numero importante di prodotti alimentari e può essere il punto di riferimento per ottenere le informazioni richieste.

Perciò, l’informazione può essere desunta direttamente dalla banca dati se presente l’alimento tal quale (es. Panettone o passata di pomodoro). Nel caso invece di un prodotto particolare in termini di ingredientistica (es. una composta di ortaggi), e quindi non siano disponibili dati riferiti a tale prodotto, i valori possono essere calcolati partendo dagli ingredienti che compongono la ricetta.

Dove

L’indicazione è obbligatoria su tutti gli alimenti preinballati (confezionati e destinati al consumatore). Pertanto, per quelli non preimballati, la dichiarazione nutrizionale è facoltativa e può limitarsi al solo valore energetico oppure al valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale (art. 30).
Esistono però casi di esonero, specificati dall’art. 16 del Regolamento. Questo dispone come non obbligatoria l’indicazione nutrizionale:

  • nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm2;
  • per gli alimenti elencati nell’allegato V;
  • per le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume. In questo caso, se si decide di riportare la dichiarazione nutrizionale, essa può limitarsi al solo valore energetico (Art. 30 par. 4)

Fermo restando l’elenco completo dell’allegato V, riportato in nota al presente articolo, i casi di esonero che più possono interessare le piccole realtà produttive, a parere di chi scrive, sono i seguenti:

  1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
  2. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale (punto 19, All. V).

Alcune riflessioni

Il caso di esonero indicato al secondo punto del paragrafo precedente solleva una serie di perplessità. Infatti, gli addetti alla vigilanza dovrebbero avere strumenti per capire se il prodotto che, eventualmente, non dovesse riportare le indicazioni nutrizionali, può ricadere o meni in tale categoria.
Da indagine normativa risulta una interrogazione parlamentare del 14/03/2016 alla comunità Europea a chiarimento proprio del punto 19 dell’Allegato V. Si chiede infatti chiarimento su cosa si intende per “piccole quantità” e se i Gruppi di Acquisto rientrano nell’esonero di cui al punto in discussione (Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione Articolo 130 del regolamento Elisabetta Gardini (PPE)).

La risposta è fornita da Vytenis Andriukaitis a nome della Commissione.

Per quanto riguarda l’esenzione di cui all’allegato V, punto 19, che concerne gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti, le «piccole quantità» non sono definite e sono a discrezione delle autorità competenti degli Stati membri responsabili dell’applicazione di tali disposizioni.
Per quanto riguarda la possibilità per i prodotti alimentari oggetto di acquisto collettivo di beneficiare di tale esenzione, la Commissione desidera chiarire che ciò è possibile solo se le condizioni di cui all’allegato V, punto19, sono soddisfatte, come ad esempio l’acquisto di piccole quantità di prodotti, direttamente fornite dal produttore o dal coltivatore al consumatore finale o agli stabilimenti locali di vendita al dettaglio.

A parere di chi scrive, è di sicuro necessario un chiarimento per quanto attiene i concetti di:

  • piccole quantità di alimenti;
  • fornite alle strutture locali.

Circa le piccole quantità, la parola spetta solo al legislatore. Per quanto invece attiene le strutture locali già le linee guida di applicazione del Reg. CE 852/2004*, hanno interpretato il “livello locale” nel territorio della provincia in cui insiste l’azienda e delle province limitrofe (c.d. “contermini”), escludendo l’ambito nazionale. A questo punto però non resta che attendere un chiarimento da parte delle istituzioni.

* approvate in sede di conferenza Stato/Regioni, Accordo 20/04/2010 (GU n. 121 del 26-5-2010)

Ultimissime novità

Appena terminato di scrivere questo contribuito, in data 16-11-2016, i Ministeri di Sviluppo Economico e della Salute, hanno emesso un comunicato inerente le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relative agli alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale (Allegato V, punto 19). Il chiarimento interviene proprio sui punti sopra richiamati e fornisce la chiave di lettura per cosa si intende per:

Valori

– Alimenti artigianali;
– Fornitura diretta;
– Fabbricante di piccole quantità di prodotti;
– Livello locale delle strutture di vendita;
– Vendita al dettaglio.

In particolare, si sottolinea con piacere che, l’interpretazione di livello locale delle strutture di vendita, coincide con quella fornita dall’autore.

Note all’articolo

Esempio di dichiarazione nutrizionale (forma tabellare)

Allegati

Allegato V. Alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale

  1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
  2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
  3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;
  4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
  5. il sale e i succedanei del sale;
  6. gli edulcoranti da tavola;
  7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria ( 1 ), i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
  8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
  9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
  10. gli aromi;
  11. gli additivi alimentari;
  12. i coadiuvanti tecnologici;
  13. gli enzimi alimentari;
  14. la gelatina;
  15. i composti di gelificazione per marmellate;
  16. i lieviti;
  17. le gomme da masticare;
  18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm2 ;
  19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.

Allegato XIV Reg. (UE) 1169/2001

Allegato XV Reg. (UE) 1169/2001

Riferimenti bibliografici e normativi

  • (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

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Donato Ferrucci, Dottore agronomo libero professionista, riveste attualmente l’incarico di Responsabile di Bioagricert Lazio e di Cultore della materia presso la cattedra di Gestione e Comunicazione d’Impresa” – Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università degli Studi della Tuscia. E-mail: donatoferrucci@alice.it

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